Alghero. Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha emanato un’ordinanza relativa al divieto di balneazione temporaneo nel tratto relativo alla stazione N. B242SS, denominato El Trò (CODICE NUMIND IT020090003024)
IL SINDACO PREMESSO che:
– La Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs n.116/2008, stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione ed informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.
– Durante la stagione di balneazione devono essere applicate da tutti i soggetti competenti, ed in particolare dalla Regione, dai Comuni e dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), tutte le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/7/CE, nel D.Lgs 116/08 e nel Decreto del Ministero della Salute del 30 Marzo 2010, nonché quelle contenute nella apposita Circolare Regionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
– Ai sensi dell’art.5 del citato D.L.vo n.116/2008 è di competenza del comune, la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.
– Ai sensi dell’art.2 del D.M. 30 marzo 2010, qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell’allegato A del medesimo decreto, devono essere attivate le azioni di gestione tra le quali l’adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutto lo specchio acqueo di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un’ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell’art.15, comma 1, lettera e) del più volte citato D.L.vo n.116/2008.
PRESO ATTO della nota N. 0075869/2023 del 26/07/2023, trasmessa da parte dell’A.R.P.A. Sardegna – Dipartimento di Sassari, con la quale di comunica la necessità di interdire alla balneazione temporanea il tratto relativo alla stazione balneare N. B242SS, denominato EL TRÒ (CODICE NUMIND IT020090003024), con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento Gauss – Boaga:
INIZIO Coord. Est 1’442’’326 Coord. Nord 4’489’’177
FINE Coord. Est 1’442’’480 Coord. Nord 4’488’’674
Lunghezza tratto (m) 1372
PRESO ATTO altresì che nella suindicata nota è specificato che il motivo per cui si rende necessario interdire temporaneamente la zona è la non conformità batteriologica delle acque.
VISTI:
– Il D.L.vo 18 agosto 2000, n.267. – Il D.L.vo 30 maggio 2008, n.116 – Il D.M. 30 marzo 2010.
ORDINA
– Il divieto temporaneo di balneazione nel tratto relativo alla stazione balneare n. N. B242SS, denominato EL TRÒ (CODICE NUMIND IT020090003024), con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento Gauss – Boaga:
INIZIO Coord. Est 1’442’’326 Coord. Nord 4’489’’177
FINE Coord. Est 1’442’’480 Coord. Nord 4’488’’674
Lunghezza tratto (m) 1372
– al Servizio manutenzioni del Comune di Alghero di porre nel sito, ai sensi dell’art.15 del D.L.vo 110/2008, con distanze sufficientemente visibili, i cartelli indicanti la zona interdetta alla balneazione e quella in cui è consentita la balneazione, con gli estremi della presente ordinanza, secondo le specifiche concordate con il Servizio Ambiente.
– Che la presente Ordinanza sia resa immediatamente pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio e sia trasmessa, ai sensi dei D.M. 30 marzo 2010 e 19 aprile 2018 al Ministero della Salute tramite il portale acque, anticipandola ai seguenti indirizzi:
1. Ministero della Salute:
– PEC: dgprev@postacert.sanita.it
– MAIL: fulvio.ferrara@iss.it
2. Regione Autonoma della Sardegna:
– PEC: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
– MAIL: pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
– MAIL: info.balneazione@regione.sardegna.it
3. Sviluppo del territorio e attività produttive – Servizio manutenzioni
4. Settore 2 – Servizi al Cittadino Cultura e Turismo – Sicurezza e Vigilanza.
DEMANDA
Al Settore 5 – Sviluppo del territorio e attività produttive – Servizio manutenzioni l’apposizione della relativa cartellonistica.
AVVISA
– Che la presente ordinanza sarà revocata all’esito dei campionamenti aggiuntivi che dovessero rilevare il rispetto dei valori limite di cui all’Allegato A del D.M. 30.03.2010.
– E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente ordinanza.
INFORMA
Che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.