Pubblichiamo la puntualizzazione di Adiconsum in relazione al recente provvedimanto cautelare rilasciato in favore di Abbanoa da parte della Corte di Appello di Sassari
In relazione al Comunicato Stampa pubblicato nel proprio sito web da ABBANOA S.p.A. in data 4 agosto 2023 con il quale si dà notizia della pronuncia da parte della Corte di Appello di Sassari dell’ordinanza che ha disposto la sospensione della esecutività della sentenza pronunciata dal Tribunale di Nuoro ed in riferimento alle notizie di stampa che hanno travisato il contenuto della pronuncia scrivendo addirittura che la Corte avrebbe ribaltato l’ordinanza inibitoria del Tribunale di Nuoro e che, dunque, ABBANOA avrebbe vinto in appello contro ADICONSUM e che la stessa potrà incassare 106 milioni di conguagli regolatori, ADICONSUM ritiene doveroso formulare la presente nota per ricondurre nei giusti ambiti la portata dell’intervento della Corte d’Appello di Sassari:
La pronuncia della Corte ha mero valore cautelare e prudenziale ma non incrina affatto la correttezza della pronuncia del Tribunale di Nuoro (vedasi comunicato stampa del 12/05/2023). Al contrario, in essa si dà espressamente atto che il Tribunale ha fondato la propria decisione “all’esito di una compiuta disamina della recente giurisprudenza di legittimità intervenuta sull’argomento”. Quindi, nessuna bocciatura della sentenza ma, anzi, riconoscimento espresso del fatto che essa poggia su basi solide costituite, appunto, dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione sul tema.
La solidità – e con essa la correttezza della pronuncia – costituiscono un fatto assolutamente incontrovertibile come è dato rilevare dalla sentenza n. 214 pubblicata in data 23 giugno 2023 proprio dalla Corte d’Appello di Sassari, con la quale la stessa, nel respingere l’ennesima infondata impugnazione proposta da ABBANOA e dopo aver fatto un excursus della “recente giurisprudenza di legittimità intervenuta sull’argomento”, ha rigettato l’appello proposto dal Gestore avverso una pronuncia del Tribunale di Tempio Pausania, ha stabilito che: “la pretesa pecuniaria per partite pregresse risulta in ogni caso indebita, come già affermato dal Tribunale con statuizione che si conferma integralmente”.
È di tutta evidenza come, per l’ennesima volta, sia del tutto tendenzioso e fuorviante l’assunto contenuto nel comunicato stampa di ABBANOA del 4 c.m. nella parte in cui si afferma che per effetto della pronuncia della Corte d’Appello essa potrà dunque “legittimamente” riprendere l’attività di recupero degli importi fatturati.
Nessun riconoscimento di legittimità della pretesa, infatti, rinviene dall’ordinanza. Anzi, come già detto, la Corte ha ritenuto indebita la pretesa di ABBANOA per le partite pregresse 2005/2011 (Conguagli Regolatori).
È in pari tempo del tutto falso l’assunto secondo cui la legittimità della pretesa di ABBANOA sarebbe stata riconosciuta dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ottobre del 2022. ABBANOA conosce bene la portata ed i limiti di tale pronuncia come è dimostrato dal fatto che essa non ha impedito al Tribunale di Nuoro ed alla Corte d’Appello di Sassari, ed anche ad altri giudici, di dichiarare la illegittimità della pretesa di pagamento.
Ragionando in termini diversi si dovrebbe pervenire alla conclusione che i giudici sardi non si sono attenuti a principi dettati dalle Corte di Cassazione a Sezioni Unite, cosa che così non è!
L’illegittimità è da considerarsi ancora più marcata in considerazione del fatto che i supposti crediti per la stragrande maggioranza devono considerarsi inesigibili anche per intervenuta prescrizione.
ADICONSUM Sardegna, nella convinzione della bontà delle proprie ragioni rimarrà, ancora una volta e come sempre, schierata a fianco degli utenti/consumatori ed intraprenderà ogni iniziativa, in ogni competente sede, al fine della tutela dei diritti degli stessi e a contrasto delle iniziative di recupero che venissero intraprese da ABBANOA.
Giorgio VARGIU
Presidente ADICONSUM-Sardegna